EGELI e giornata alla memoria

Mentre le sacre fiamme del candelabro, ardono all’interno di Montecitorio!…

Il presente articolo fa seguito al precedente “Giornata alla memoria 2011”. E’ alquanto lungo e impegnativo; ma fondamentale per chi intende approfondire quanto è profonda la perversione e la mafiosità occulta presente in Italia, in Vaticano, nel mondo. Coloro che hanno generato e imposto l’attuale crisi mondiale, fanno capo alla stessa struttura mafiosa di sistema che ha imposto le ultime guerre e che, mediante organismi similari all’E.G.EL.I. in quanto a finalità, hanno depredato e depredano la massa.

E.G.E.L.I.: Ente per la tutela del bene ebraico, poi opportunamente ridefinito Ente Gestione e Liquidazione Immobiliare. Modo elegante per non dire, che fu una delinquenziale invenzione ebraica/sionista per predare gli ebrei non allineati o antisionisti. Così come i beni degli stranieri in Italia e, mediante tutto il costo dell’operazione a carico degli ignari cittadini italiani. 

L’EGELI, con sede principale in Roma, fu costituito con il r.d.l. 9 febbraio 1939 n. 126. Il primo presidente dell’EGELI fu il senatore Demetrio Asinari di Bernezzo, sostituito poco dopo la sua morte, da Cesare Giovara: entrambi rivestirono anche la carica di presidenti dell’Istituto San Paolo di Torino. Per la gestione dei beni trasferiti all’EGELI furono delegati diciannove istituti di credito. Da notare: l’accostamento tra senatore italiano, banchiere sionista, presidenza dell’EGELI.

Nulla di male se gli ebrei crearono un ente che tutelava i loro beni. Certamente desta sospetto il fatto che in periodo nazi/fascista, questo venisse permesso ma, addirittura imposto dal governo italiano. Vediamo come avveniva la tutela: I beni che erano affidati o gestiti dall’Egeli, diventavano posti sotto garanzia bancaria, Istituto S. Paolo per il Piemonte. 

Mentre la guerra era in corso, la banca garantiva il ritorno del legittimo valore a guerra finita, indipendentemente da eventuali danni subiti. Se non tornavano i proprietari o i legittimi eredi, significava che il destino voleva che la banca ne fosse proprietaria assieme all’Egeli (creazione sostanzialmente bancaria ma, formalmente indipendente, che governa i beni stranieri da dentro il governo italiano). Se il proprietario tornava e aveva subito danni, questi, se erano riconosciuti, gli venivano rimborsati. Nel seguito dell’articolo si dimostrerà, se con denaro della banca o indennizzo di Stato e quindi degli ignari cittadini italiani. 

Che altruismo questi banchieri ebrei!  Siccome a guerra finita erano rimasti vivi gli ebrei sionisti, questi ritornarono in possesso dei loro beni nel frattempo rivalutati. Gli ebrei antisionisti morirono nei campi di sterminio e i loro beni rimasero ai sionisti! Pazzesco! Siccome l’Egeli gestiva anche i beni degli stranieri non ebrei, di quanto si ingrassò il sistema bancario/sionista che, già aveva finanziato la guerra in debito agli italiani? 

Perché lo stato italiano, in periodo fascista, delega l’Egeli alla gestione dei beni stranieri in Italia? Penso che queste cifre e queste risposte, ufficialmente non le conosceremo mai; eppure anche questa sarebbe storia da ricordare per rendersi conto di: “Come s’impone la guerra ai popoli a danno loro e, a beneficio dei manipolatori fascisti e sionisti mediante il sistema bancario”. 

Chi comanda in Italia? Gli italiani se lo dovrebbero domandare. Vediamo il seguito per chi vuole approfondire. Chi invece amareggiato si ferma qui deluso da tanta viltà, con l’intento di evidenziare il fatto che non sono tutte uguali le persone, lo invito a visionare il seguente toccante filmato:

http://pelapapas.com.mx/htmls/animacion-arena-2.html

Tratto da: L’ENTE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE

www.governo.it/Presidenza/DICA/beni_ebraici/PAG253_260.pdf

(Parti arancioni, sono commenti G.D. Le altre parti evidenziate, lo sono per l’importanza)

Quando nel dicembre 1957, al termine del suo mandato semestrale di commissario liquidatore dell’Egeli, l’avv. Ercole Marazza scriveva che nessuna fondata previsione poteva avanzarsi circa l’epoca in cui si sarebbe potuta effettuare la chiusura, date le caratteristiche del tutto particolari dei compiti che risultavano ancora da ultimare1; sicuramente non immaginava che sarebbero stati necessari quattro decenni per arrivare al dicembre 1997 per porre fine all’esistenza dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare (dm 29 dicembre 1997).

L’ente era stato istituito nell’ambito dei provvedimenti razziali del 1938 per curare la gestione e la

liquidazione dei beni ebraici espropriati in applicazione del reale decreto l – 9 febbraio 1939, n. 126.

Successivamente la l-16 giugno 1939, n. 942, aveva affidato al nuovo organismo gli immobili divenuti di proprietà statale dopo che era andato deserto il secondo esperimento d’asta, effettuato a seguito di procedura esecutiva esattoriale. Lo scoppio della guerra aveva aggiunto come ulteriori competenze, la gestione dei beni dei cittadini di nazionalità nemica sottoposti a provvedimenti di sequestro in applicazione dell’art. 20 della l 19 Dicembre 1940, n. 1994.

Dopo l’8 settembre, sorta la Repubblica sociale italiana, l’Egeli era stato trasferito al Nord e incaricato di ulteriori attribuzioni. Col decreto legislativo 4 gennaio 1944, n. 1, passavano all’ente le aziende industriali e commerciali già dichiarate nemiche dal governo e fino ad allora di spettanza del Ministero delle corporazioni. Il decreto n. 2 della stessa data, inaspriva le misure contro gli ebrei sancendo la confisca totale di tutte le proprietà ebraiche italiane e straniere che entravano pertanto nell’ambito dell’attività dell’Egeli.

La spaccatura militare e istituzionale dell’Italia vedeva la contemporanea emanazione da parte del

governo del Sud di provvedimenti di tenore opposto quale il rdl 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di “razza ebraica”.

In effetti l’applicazione di tale decreto era stata sospesa non essendo stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nel timore di ulteriori forme di rappresaglia contro gli ebrei ancora sotto il controllo nazifascista. La questione si era riproposta con urgenza all’indomani della liberazione di Roma dove per altro, anche dopo il trasferimento al Nord, aveva continuato ad operare una delegazione dell’Egeli competente per il Lazio e le regioni centrali data l’esistenza sul territorio romano e limitrofo di un complesso di beni ebraici di proprietà dell’Egeli oltre che di beni nemici sequestrati.

Dopo il 4 giugno si era provveduto a riattivare l’organismo nella sua interezza e a nominare un commissario, Enrico De Martino, consigliere di Stato che, chiamato, nel settembre ’44, a relazionare al ministro del Tesoro Soleri, prospettava una imminente chiusura dell’ente proprio per il venir meno dei presupposti istituzionali, le misure antiebraiche e il capovolgimento del fronte bellico che ne avrebbero ridotto le funzioni alla restituzione dei beni e alla loro liquidazione.2

La previsione di un rapido scioglimento dell’Egeli verrà presto smentita dall’evolversi degli avvenimenti. Se, infatti, il dllg 5 ottobre 1944, n. 252, ordinava la pubblicazione del decreto n. 26 del 20 gennaio rendendo operative le prime retrocessioni di beni sequestrati in base alla normativa del 1939, più complesso per l’Egeli fu provvedere, dopo la Liberazione, alla restituzione delle proprietà confiscate nella Repubblica sociale italiana non solo per la mole e il numero, ma anche per la difficoltà di tracciare un quadro esatto della situazione patrimoniale dovendosi lamentare disordini, dispersioni di documentazione, soprusi.

Anche la retrocessione dei beni ex nemici, ora alleati, si rivelerà complessa e onerosa sotto il profilo

delle gestioni che rimanevano in carico all’ente perché non rivendicati dai legittimi titolari, in quanto gli accertamenti erano lunghi e si aprivano contestazioni giudiziarie. Dal gennaio ’45 l’Egeli, inoltre, dovette assumere anche la gestione dei beni dei sudditi tedeschi in Italia nei confronti dei quali veniva applicata la legge di guerra.

Soprattutto le pendenze relative a questi due settori di attività produrranno la necessità di mantenere

in vita l’Egeli anche per le implicazioni di ordine internazionale che li coinvolgerà, mentre la restituzione delle proprietà ebraiche procedeva più rapidamente, salvo il sopravvivere del grosso tema del costo delle gestioni sostenuto dall’Ente gestore che a norma di legge sarebbe spettato ai titolari, i quali non ritenevano accettabili le disposizioni che imponevano di pagare.

Allo scioglimento dell’Egeli si arriverà con dpr 22 marzo 1957 emesso in applicazione della l/4 dicembre 1956, n. 1404, approvata per disciplinare la soppressione e messa in liquidazione di enti, società, organismi interessanti la finanza statale, i cui scopi erano cessati o comunque costituenti un onere per il bilancio dello Stato. La riforma, che si inseriva in un più vasto progetto di razionalizzazione della pubblica amministrazione, era stata sollecitata dalla necessità di chiudere numerose istituzioni sorte durante il fascismo per realizzare i suoi scopi soprattutto nei settori economici e coloniali ed ormai del tutto superati.

Per provvedere a tale compito era stato organizzato dal gennaio 1957 un apposito Ufficio liquidazioni inserito nell’Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato. A tale struttura con dm 13 novembre 1957 furono affidate le operazioni di chiusura dell’Egeli quando fu esaurito l’incarico di commissario liquidatore dato ad Ercole Marazza. Responsabile della gestione dell’ente venne nominato l’avvocato Giuseppe Vania già direttore generale dell’Egeli.

Al momento delle consegne al Tesoro, la relazione sulla attività e la documentazione allegata rivelano che l’ente aveva mantenuto distinte cinque gestioni:

1.      Gestione beni ebraici espropriati 1939

2.      Gestione beni esattoriali

3.      Gestione beni alleati

4.      Gestione beni ebraici confiscati o sequestrati 1944

5.      Gestione beni germanici

Risultava che erano ancora da definire sei pratiche di beni ebraici espropriati; 66 erano gli immobili da alienare provenienti da esecuzioni esattoriali; 90 erano le posizioni aperte tra i beni alleati e 32 tra i beni germanici. Tra i beni ebraici confiscati rimanevano a carico dell’ente oggetti, fra cui alcuni preziosi non rivendicati dagli aventi diritto e titoli vari consegnati all’Egeli dall’Arar in quanto appartenenti ad israeliti.

Il numero delle pratiche da chiudere, quindi, era sostanzialmente limitato e decisamente ridotto rispetto alla quantità di fascicoli prodotti durante la sua esistenza a giudicare dalla nota di consegna dell’archivio che nel dicembre 1957 consisteva oltre che di carteggi di carattere generale, di più di 13.000 unità intestate ad altrettanti titolari e organizzate secondo questa ripartizione:

1.      beni ebraici, fascicoli numerati da 1 a 200

2.      beni esattoriali, da 1 a 186

3.      beni alleati, da 1 a 4005

4.      beni ebraici confiscati, da 1 a 8112

5.      beni germanici, da 1 a 535.

Di questo cospicuo archivio restano purtroppo solo esigui nuclei di documentazione. Quando,dopo un anno dalla chiusura dell’ente effettuata nel 1997 dall’Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, erede dell’originario Ufficio liquidazioni, fu predisposto il versamento all’Archivio centrale dello Stato del carteggio Egeli, veniva acquisito un complesso documentario di dimensioni decisamente modeste, poco più di 200 cartelle al cui interno il personale del Tesoro aveva inserito i fascicoli con un ordine più o meno curato, probabilmente funzionale alle esigenze di natura essenzialmente contabile che interessavano.

Da un primo esame emerge la scomparsa delle pratiche relative alla gestione sia dei “beni ebraici

’39” che dei “beni ebraici confiscati”. Più della metà di quel che è stato versato concerne le proprietà alleate, ridotte comunque ad un numero di alcune centinaia rispetto alle 4000 del 1957. Anche i fascicoli intestati a cittadini tedeschi sono decisamente pochi e contengono carte quasi esclusivamente contabili.

Rimangono come testimonianza dell’attività e dell’organizzazione dell’ente i verbali del consiglio

di amministrazione, del collegio sindacale, della giunta esecutiva, nonché del commissario straordinario che, dopo la liberazione di Roma, cominciò a operare nella capitale per avviare il processo di restituzione dei beni gestiti in base alla legge del 1939. Utili per la ricostruzione delle vicende sono le circolari e soprattutto i bilanci e le relazioni che li accompagnavano, dall’origine fino alla messa in stato di liquidazione nel 1957.

Un carattere più disomogeneo hanno i carteggi di carattere generale che raccontano dei rapporti con i vari soggetti con cui l’ente si trovò a trattare a cominciare dagli istituti di credito che fin dal 1939 furono delegati a gestire il patrimonio immobiliare sequestrato agli ebrei e quindi anche quello dei cittadini nemici.

Come istituzione pubblica incaricata di conseguire fini statali era stato posto sotto la vigilanza del Ministero delle finanze e quindi dal 1944 del Tesoro per il tramite dell’Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato. Suo referente era anche l’Ufficio beni alleati e nemici (Uban) che, sempre nell’ambito della Ragioneria, curò fino ai primi anni sessanta le questioni concernenti gestioni di aziende e beni stranieri già sottoposti a vincoli di guerra, le operazioni relative alla liquidazione e allo svincolo di queste gestioni oltre che, tra l’altro, ai risarcimenti dei danni di guerra.

L’analisi dei fascicoli conservati, specialmente là dove è evidente la loro completezza, rivela una organizzazione attiva, attenta ad espletare con cura le proprie attribuzioni producendo quindi folti carteggi utili, in prima battuta a ricostruire le vicende e la funzionalità dell’ente, ma comunque ricchi di informazioni di diverso tipo suscettibili di molteplici interessi storiografici.

A maggior ragione è da rimpiangere la perdita del cospicuo numero di pratiche sulle proprietà ebraiche che avrebbero potuto costituire una fonte di significativa rilevanza storica. Le vicende dell’Egeli sono note in rapporto alla sua attività antiebraica.

Da notare come tutta l’azione di esproprio beni è a carattere antiebraico se riferita agli ebrei anti/sionisti; mentre è tutta volta a carattere pro/ebraica/sionista se si considera a chi effettivamente sono andati i beni sia di origine ebrea così come gli altri. Sconcerta il fatto che il tutto era apparentemente voluto dal governo italiano in pieno fascismo!..

Un saggio a cura di Adolfo Scalpelli uscito nel 1962 era basato essenzialmente su una relazione conservata dal Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano, redatta nel Maggio 1945 da Leopoldo Pazzagli, commissario dell’ente dal 1943 sino alla liberazione. Il documento che ricostruisce i momenti salienti dell’Egeli dalla nascita, all’organizzazione, al trasferimento al Nord, ha un evidente scopo di giustificare l’operato di una istituzione che aveva mantenuto un carattere tecnico nell’espletare funzioni regolate da precise norme anche se dettate da scopi razziali. 3

Altri studi di epoca più recente hanno utilizzato la documentazione presente nell’Archivio centrale dello Stato relativa al Servizio beni ebraici del Ministero delle finanze e agli Affari diversi della Direzione generale demografia e razza del Ministero dell’Interno.4

L’acquisizione dell’archivio dell’Egeli, per quanto lacunoso specialmente per il settore ebraico, consente di delinearne un quadro più completo, di chiarire meglio almeno alcuni degli aspetti rimasti nell’ombra e di verificare con più sicurezza ipotesi che erano emerse. Utili a tal fine sono le relazioni ai bilanci inviate al ministro, inserite nei verbali del consiglio di amministrazione, oggetto anche di singole pubblicazioni per gli anni dal 1940 al 1943 e ugualmente interessanti sono le verbalizzazioni degli altri organi istituzionali. Va rilevato che si tratta di fonti che riflettono il punto di vista dell’Egeli, espresso, inoltre, in documenti di carattere ufficiale. Sono comunque rilevanti per cogliere le fasi organizzative iniziali, la definizione dello statuto e quindi dell’apparato di vertice, la costruzione degli uffici e l’assunzione del personale, la ripartizione dei compiti con gli

istituti fondiari a cui in base all’art. 12 del decreto di fondazione potevano essere delegate la gestione e quindi la vendita dei beni di provenienza ebraica.

I rapporti con tali istituti regolati per quanto atteneva le attribuzioni e i relativi compensi da convenzioni sancite dal ministero, furono ben presto ampliati ed estesi ai beni nemici il cui alto numero provocò una notevole espansione di attività.5

La scelta di affidarsi a istituti gestori era motivata dall’esigenza di contare a livello locale su organismi tecnicamente preparati a svolgere compiti di amministrazione ordinaria e straordinaria lasciando all’ente l’accertamento delle direttive comuni, i rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato coinvolti nella materia, la trattazione delle questioni legali.

Emerge da questa documentazione la volontà di creare una struttura efficiente che raggiunse le oltre sessanta unità impegnate a fronteggiare una mole di lavoro sempre più consistente, ma anche dai costi non trascurabili per i quali lo Stato aveva stanziato 20.000.000 di lire.

Al fine di poter tranquillamente rubare, secondo le disposizioni di legge, l’Egeli viene foraggiato  dallo Stato e quindi dagli stessi cittadini depredati. Teniamo presente che erano gli istituti bancari preposti, coloro che maggiormente hanno parassitato mediante l’Egeli. Tutti i costi relativi ai beni venivano gonfiati;  i profitti venivano taciuti.

Onerose si rivelarono le gestioni dei beni nemici passati dai 706 di fine 1940 ai 3150 del 1942 agli

oltre 3500 del 1945. Si trattava di proprietà costituite in gran parte da fabbricati, ma anche da aziende agrarie. Le fabbriche e le attività commerciali ed industriali, ugualmente sequestrate erano affidate a sindacatori, sequestratori o liquidatori nominati dal Ministero delle corporazioni. In molti casi erano abitazioni di villeggiatura, non di rado ville e residenze anche di gran pregio presenti su tutto il territorio nazionale. I beni, sequestrati dal prefetto, erano assegnati all’Egeli il quale delegava gli istituti gestori che provvedevano alla presa in consegna compilando elenchi descrittivi

5 Con la l/24 febbraio 1941, n. 158, gli Istituti di credito, inizialmente in numero di 12 poi arrivati a 19, furono autorizzati ad ottenere l’amministrazione anche dei beni diversi da quelli di provenienza ebraica. Spesso minuziosi specialmente in presenza di immobili di pregio arricchiti da biblioteche, collezioni d’arte, oggetti di valore.

Molta cura era dedicata al rilevamento dei crediti e delle passività, ai contenziosi gravanti sui beni o accesi durante la gestione sequestrataria. Trattandosi, infatti, di amministrazioni temporanee, l’ente si preoccupava di documentarne con precisione le condizioni al momento della presa di possesso e quindi di conservarle, migliorandone possibilmente lo stato. A tal fine furono autorizzate opere di risanamento agrario nelle aziende, eliminati abusi e sperperi. Furono affrontate questioni non sempre facili e che portarono anche a vertenze con affittuari e dipendenti. I danni provocati dalla guerra imposero interventi straordinari anche costosi a cui l’ente non poteva sottrarsi proprio perché responsabile della loro buona tenuta.

Pagava lo Stato italiano i costi. Dove finivano i proventi? Chi è che stava rubando?..

Sul piano organizzativo furono date disposizioni agli istituti fondiari sulla tenuta della contabilità e sugli indirizzi di gestione perché fossero quanto più possibili uniformi. Per affrontare i costi elevati di queste attività l’Egeli era stato autorizzato fin dal dicembre 1940 ad anticipare per conto dello Stato le somme occorrenti. La volontà di configurarsi come organo tecnico è forse uno dei tratti che maggiormente si evidenziano.

È significativo in tal senso il verbale del 27 novembre 1944 redatto dal nuovo consiglio di amministrazione ricostituito con decreto del ministro delle Finanze della repubblica sociale del 31 agosto 1944.6 Molte delle informazioni che vi compaiono sono state utilizzate dal presidente Pazzagli nella relazione del maggio 1945 dove assumono un tono sostanzialmente giustificativo. Le stesse note scritte alla fine del 1944, pur nel precipitare degli eventi, si offrono ad una valutazione differente. Il verbale contiene, infatti, la relazione dello stesso Pazzagli quale commissario straordinario uscente, sulla gestione effettuata dal 19 ottobre 1943 alla data del 27 novembre. Nel ripercorrere i momenti salienti dell’attività dell’ente dalla sua fondazione nel 1939 ed in particolare gli ultimi 13 mesi che avevano visto il trasferimento al Nord e l’insediamento a San Pellegrino Terme, viene sottolineato in vari passaggi l’imponente e spesso complessa entità del lavoro svolto specialmente dopo l’emanazione dei due decreti del 4 gennaio 1944, alla cui elaborazione si dice aver attivamente collaborato.

La nuova responsabilità nei confronti delle aziende industriali e commerciali nemiche viene assunta

dall’ente attraverso propri delegati privati non ritenendo possibile ricorrere, in questo settore, all’opera di istituti fondiari o altri istituti di credito. Per far fronte al nuovo compito era stato istituito un ufficio aziende che, pur tra difficoltà, era riuscito a raccogliere dati informativi completi sulle varie ditte attraverso appositi questionari, tanto da costituire un archivio sufficientemente completo sia per quanto riguarda il lato tecnico che quello amministrativo.

Il nuovo ufficio si occupò anche delle aziende ebraiche confiscate, in buona parte commerciali e che risultavano in fase di liquidazione in seguito all’ordinanza del 30 novembre 1943 o non attive perché abbandonate dai titolari minacciati dalla deportazione. Nei loro confronti venivano applicati criteri di gestione analoghi a quelli riservati alle ditte nemiche.

Se la gestione dei beni ebraici provenienti dall’applicazione della legge del 1939 comportava l’amministrazione degli immobili acquisiti ed eventualmente la loro alienazione a terzi, di grande complessità, secondo Pazzagli, erano le attività relative alle aziende nemiche e soprattutto ai beni ebraici confiscati costituiti da proprietà immobiliari e mobiliari oltre che da aziende, su cui sorgevano continuamente quesiti ed incertezze di applicazione.

Per quanto, come si sottolineava, all’Egeli spettassero soltanto mansioni di gestione, era stata garantita la massima collaborazione del Ministero delle finanze per la soluzione di varie questioni quali il trattamento fiscale da applicarsi ai beni confiscati, i criteri di sistemazione delle società anonime di cui era stata confiscata la totalità o la maggioranza del capitale azionale, i criteri per la riparazione dei fabbricati danneggiati, la vendita od assegnazione di mobili ed effetti d’uso e piccole partite di merci richieste in molte zone dalle prefetture da destinare per necessità di esistenza ai sinistrati. Questi erano solo alcuni, rispetto ad altri numerosi e spesso delicati quesiti che si presentavano all’attenzione dell’Egeli.

Questa attività si affiancava a quella propriamente istituzionale che durante i 13 mesi di amministrazione commissariale aveva prodotto 5375 pratiche di confisca di beni ebraici per ciascuna delle quali erano state rilasciate singole deleghe di gestione agli istituti fondiari o ai delegati privati. Per ciascuno di questi beni l’ente aveva proceduto a trattare con gli istituti le pratiche relative dando nei singoli casi istruzioni e direttive per la loro conduzione.

Non si mancava di richiamare l’attenzione sulle gravi difficoltà di gestione delle aziende la cui situazione era in generale pesante e in taluni casi grave a causa dell’aumento del costo della mano d’opera nonché del costo delle materie prime; dei danni di guerra; delle difficoltà di incassare oltre che dai privati anche dalle pubbliche amministrazioni; dalle requisizioni o demolizioni per necessità belliche. Pazzagli rilevava che impegno e tempestività da parte dell’Egeli, contatti presso autorità varie, enti, comandi, continua ed oculata sorveglianza, senso di responsabilità e serietà professionale del personale dell’ente e dei delegati erano le misure adottate per fronteggiare tali difficoltà. Più sfumati sono i riferimenti alle difficoltà dell’applicazione del decreto di confisca là dove il trasferimento dei beni non veniva effettuato o comunque rallentato ad opera di uffici sequestratori costituiti presso le prefetture.

In linea di massima l’Egeli risulta essere una struttura idonea ed efficace a svolgere il compito di gestione che le è stato affidato. Un riferimento più esplicito e risentito ai problemi politici e razziali è invece espresso nel verbale successivo del 20 dicembre dove è riportata la polemica con l’Ispettorato generale della razza che, chiamato ai primi di novembre a designare un suo rappresentante nel consiglio di amministrazione, aveva “risposto dichiarando di volersi mantenere estraneo a tutto ciò che si riferi[va] ai beni ebraici e ciò sia per il modo come [veniva] trattata la materia dei beni ebraici, sia per l’impossibilità di poter in qualche modo intervenire”. Poiché era parso che nella comunicazione dell’Ispettorato ci fossero “rilievi di carattere generale nei riguardi dell’azione svolta dall’Egeli, nel senso che l’Ente [avrebbe seguito] una linea di condotta troppo “mite” nei confronti degli ebrei, [era] stato ribadito come compito esclusivo dell’Egeli quello di prendere possesso e di gestire i beni confiscati, escludendo dalle sue funzioni mansioni di carattere investigativo e politico, che [erano] per loro natura proprie di organi statali e non di un Istituto di gestione”.

Si respingeva pertanto l’ipotesi che l’ente dovesse svolgere indagini dirette a stabilire l’appartenenza o meno alla razza ebraica di determinate persone o ad accertare se determinati beni fossero o meno confiscabili. Di conseguenza non si poteva considerare responsabile l’ente, che aveva fatto tutto il possibile per esercitare nel migliore dei modi le sue funzioni di carattere amministrativo, delle eventuali omissioni o manchevolezze di altri organi.

Se l’azione svolta dall’Egeli sia stata, anche nel Nord, attenta e accurata lo si sarebbe potuto constatare se fosse stato conservato l’archivio che doveva essere cospicuo e, almeno per quanto attiene alla documentazione ufficiale, ben organizzato. Una spia di questo sono sempre i verbali del consiglio di amministrazione, molto ampi e analitici e quindi ricchi di informazioni come, per esempio, quelli del 3 dicembre 1942 o del 7 luglio 1943 che riportano tutte le decisioni prese sulle vendite a terzi dei beni ebraici e di quelli esattoriali per ognuno dei quali vengono minuziosamente indicati partite catastali, indirizzi, descrizioni, eventuali passività, situazioni successorie a volte ingarbugliate, usufrutti, stime del valore, offerte pervenute.

Della parallela esistenza dell’ente nel periodo 1944-45 rimangono relazioni, verbali degli organi direttivi, circolari, carteggi vari. La ricongiunzione avvenne a fine estate ’45 con la chiusura, a datare del 15 agosto, della sede di San Pellegrino Terme e il ritorno a Roma dell’archivio e del personale.

Rimaneva a Milano un ufficio già costituito dal 1° marzo e attivo fino all’aprile 1946 secondo i desideri delle autorità alleate. Si hanno tracce nella documentazione di resistenze a ricomporre l’unità istituzionale sulla cui opportunità il commissario straordinario De Martino sollecitava ai primi di maggio il ministro del Tesoro perché intervenisse immediatamente presso la commissione alleata essendo necessario garantire un’azione coordinata e condotta con le stesse direttive su una materia delicata come la gestione dei beni ebraici ed ex nemici.

Intanto avevano preso corpo le normative tese all’abrogazione delle leggi razziali. Ad ottobre 1944

erano emanati i decreti legislativi luogotenenziali del 5 ottobre, il n. 249 sull’assetto della legislazione nei territori liberati e il n. 252 che ordinava la pubblicazione del r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 26 sulla reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica.

Conseguenza di tali provvedimenti era stato l’avvio delle restituzioni dei beni ebraici eccedenti rimasti sotto il controllo della delegazione romana e quindi del ricostituito ente, operazione resa immediatamente realizzabile grazie al fatto che nella sede di via dei Sabini erano rimasti i fascicoli delle pratiche riguardanti le gestioni affidate al Banco di Sicilia, al Banco di Napoli, al Credito fondiario sardo, all’Istituto italiano di credito fondiario, alla Banca nazionale del lavoro.

Fin dal 1° novembre 1944 iniziarono a pervenire all’ente le domande dei titolari dei beni eccedenti

e, a partire dal 25 successivo furono verbalizzate le delibere commissariali di restituzione agli interessati rinviando ad epoca successiva la definizione del rapporto dare e avere.

Queste retrocessioni proseguirono costantemente nei mesi seguenti. A fine del 1945 gli immobili attribuiti all’ente e presi in possesso dagli istituti gestori erano 133 a cui andavano aggiunte 27 altre proprietà rimaste nel possesso e in godimento degli ebrei espropriati. Al 1948 rimanevano formalmente all’Egeli 29 complessi immobiliari di fatto restituiti ai proprietari, o in possesso di terzi acquirenti.

I terzi acquirenti erano gli odierni privati delle privatizzazioni di Stato, oggi?

Al relativamente limitato numero degli immobili derivanti dall’applicazione della legge del 1939 corrispondeva invece l’alto numero dei beni confiscati nella repubblica sociale, circa 8000 stando alla relazione Pazzagli del maggio ’45. La restituzione di tali proprietà verrà disciplinata dal dllg. 5 maggio 1946, n. 393, che affidava all’Egeli la regolamentazione dei rapporti con i titolari dei beni confiscati o sequestrati anche da uffici prefettizi, commissariati o organismi simili.

L’Egeli era diventato l’ente umanitario che gestiva tutto il sequestrato!… Pazzesco!

Subito dopo la liberazione “molti israeliti ottennero in via di urgenza” come si legge nella relazione  al bilancio del 1945, “la restituzione dei beni confiscati, restituzione che non poteva essere negata, se anche mancavano norme dettagliate per la modalità della restituzione stessa: d’altra parte”, si osservava, “i provvedimenti di confisca o di sequestro delle proprietà ebraiche erano stati dichiarati nulli e privi di alcun effetto dal dllg 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all’assetto della legislazione nei territori liberati”.

Poiché numerosi di questi beni erano stati presi in consegna dai proprietari senza formalità e spesso

senza l’intervento dell’istituto gestore o del delegato privato dell’Egeli, a quest’ultimo non era possibile fornire dei dati concreti circa l’entità delle restituzioni avvenute durante il 1945.

Ci furono assegnazioni indebite di tipo clientelare, o a vantaggio personale, tipiche della mafiosità italiana?…Chi controllò i controllori Egeli?..

 Ciò non di meno, secondo la relazione, si riteneva che fossero tornati in possesso dei titolari la quasi totalità dei depositi presso terzi (depositi bancari, titoli e valori presso banche), in numero di 4115, e pressoché tutte le aziende industriali e commerciali in numero di 207, nonché una buona parte dei 2794 beni immobiliari con mobilio annesso.

Rimanevano sicuramente aperte alcune questioni riguardanti particolarmente una quantità di beni mobiliari, concentrati soprattutto a Milano, che non erano stati ancora restituiti e che costituivano un onere per il loro mantenimento. Altra questione erano i beni extra-Egeli ossia le proprietà amministrate da uffici e commissariati per lo più operanti alle dipendenze di alcune prefetture che, direttamente o attraverso sequestratari, avevano gestito i beni sequestrati agli ebrei, sottraendoli in questo modo al controllo dell’Egeli ed esponendoli a irregolarità ed abusi denunciati dallo stesso Pazzagli nella relazione del maggio 1945. Tali organismi erano sorti in varie province e avevano svolto un ruolo particolarmente rilevante in alcune città, tra cui ad esempio Cremona, Padova, Verona, Ferrara, Reggio Emilia, Modena.

Quando l’Egeli fu chiamato a provvedere alla restituzione e conseguente definizione dei conti di gestioni di tali beni, sorse il problema della precisa ricostruzione delle amministrazioni in quanto gli

uffici stralcio che, dopo la liberazione, erano subentrati ai vari commissariati, spesso non disponevano di contabilità tenute regolarmente o di documentazione giustificativa necessaria a ricomporre le singole attività.

Anche tra questi beni, per la parte che era stato possibile ricostruire, rimanevano beni non rivendicati, che facevano presumere la scomparsa o la morte dei proprietari di cui spesso non venivano individuati neppure gli eredi.

Ma guarda un po’, quale ingrata casualità!…

Anche in materia di beni sequestrati a cittadini ex nemici furono diramate delle disposizioni. Con dllg 1° febbraio 1945, n. 36, si revocarono i provvedimenti in materia di beni appartenenti agli Stati

alleati o a cittadini di quelle nazioni. In pari data un analogo decreto, il n. 33, spostava dall’Egeli alla Ragioneria generale dello Stato il controllo delle aziende industriali e commerciali.

Pur dovendosi attendere norme integrative che furono approvate nel 1946 in base alle quali a partire

dal 9 maggio la gestione delle proprietà alleate non era più tenuta dall’Egeli in qualità di sequestratario ma di amministratore temporaneo, di fatto man mano che la liberazione del territorio italiano avanzava le autorità alleate avevano disposto che singole proprietà sottoposte a sequestro e gestite dall’Egeli fossero restituite agli aventi diritto. Ciò era avvenuto soprattutto in Sicilia e nelle province meridionali. Anche in questi casi la restituzione non era stata accompagnata dalla regolamentazione dei costi di gestione definita nelle normative del 1946.7

7 Il dllg 26 marzo 1946, n. 140, recava norme integrative del dllg 1° febbraio 1945, n. 36, mentre il dpcm 9 aprile 1946 fissava i tempi di decorrenza dell’applicazione dei decreti precedenti.

Degli oltre 3500 beni sequestrati in carico all’Egeli a metà ’45, a fine ’46 ne rimanevano 1719, scesi a 586 nel 1948, a 312 nel 1951 fino a 90 nel 1957 al momento della messa in liquidazione.

L’attività dell’Egeli andava necessariamente esaurendosi ad eccezione dell’incarico assunto nel gennaio 1945 quando in applicazione della legge di guerra gli furono assegnate le proprietà sequestrate ai cittadini tedeschi. Ad esclusione dei beni presenti nella provincia di Trento, Bolzano e Belluno attribuite all’Ente Tre Venezie, l’Egeli amministrò fino a un massimo di 376 immobili nel 1946, che andarono riducendosi con le alienazioni previste degli accordi di Washington dell’agosto 1947 tra l’Italia e le potenze alleate. In quanto ai beni esattoriali avevano sempre costituito un settore del tutto marginale per cui parve realistico al commissario straordinario De Martino nel sottoporre al ministro del Tesoro il bilancio del 1946, prospettare la possibilità di destinare la struttura dell’ente all’assolvimento anche di nuove funzioni mettendo a frutto l’esperienza amministrativa, ammortizzando così i costi del servizio e salvaguardando anche il lavoro del personale.

Le previsioni del commissario si rivelarono imprecise perché nel 1947 vennero al nodo alcuni problemi di una certa entità che, quantomeno, rallentarono la messa in liquidazione. Cominciava, infatti, a prendere corpo la spinosa questione delle rendicontazioni concernenti le spese di gestione sostenute dall’Ente nei confronti dei beni ebraici e di quelli alleati.

Più delicata era naturalmente la materia in rapporto alle proprietà confiscate e sequestrate dalla Repubblica sociale. Dopo la Liberazione ebbe inizio la restituzione dei saldi attivi, provenienti dalla

confisca dei beni ebraici. Le disposizioni per la regolazione dei conti vennero stabilite solo con il decreto 393 del 1946 che prevedeva la presentazione del conto di gestione una volta effettuata la restituzione.

Le rendicontazioni erano da notificare entro una data precisa, il 5 settembre 1946, poi prorogata al 5 settembre 1948. In base alle direttive del Tesoro le spese dovevano essere ripartite in un 25% a carico dello Stato per oneri non imputabili al proprietario a cui spettava di pagare il rimanente 75%.

Si calcolava che a tutto il 1947, i compensi dovuti all’ente ammontavano complessivamente a più di 22.000.000 di lire a cui andavano aggiunti 3.300.000 di lire relativi ai beni gestiti extra Egeli. In conformità a quanto disposto dal decreto 393 si era proceduto a notificare le rendicontazioni suscitando le vivaci reazioni degli interessati.

La questione dei beni ebraici confiscati si andava in questo modo cristallizzando perché risultava inaccettabile per gli ebrei, sostenuti dall’Unione delle comunità israelitiche italiane, l’imposizione di pagare i debiti loro attribuiti e pertanto chiedevano l’annullamento da parte dello Stato di quanto preteso. Sul tema e sulla sua definizione nell’archivio dell’Egeli rimangono tracce poco consistenti, ma non mancano alcune carte “politiche” prodotte sulla questione e un sostanzioso incartamento sui beni non rivendicati, oggetto di alienazione nel corso degli anni Sessanta. Era l’Ufficio beni alleati e nemici incaricato di curare questi problemi. Utile sarebbe individuarne i carteggi che, non si può escludere, possano tornare alla luce nei depositi del ministero del Tesoro.

Per la restituzione e l’esito di questa complessa vicenda, si rinvia al successivo capitolo.

Nel 1947 era stato firmato il trattato di pace con le potenze alleate. All’art. 78 si disponeva che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore, i proprietari dei beni situati in Italia e già sottoposti a sequestro,

dovevano presentare domanda di restituzione. Si prevedeva, altresì, la liquidazione di eventuali danni di guerra subiti dai beni.

La trattazione di questa attività fu per l’Egeli molto impegnativa e onerosa sotto vari aspetti. Molti beni, infatti, rimanevano non richiesti anche dopo il termine di scadenza della domanda fissato per il 15 settembre 1948; gli accertamenti sugli aventi diritto si rivelarono spesso difficoltosi, le procedure di riconsegna delle proprietà erano particolarmente laboriose. L’Egeli dovette anche collaborare nella predisposizione dell’istruttoria per il risarcimento dei danni di guerra, competenza demandata all’Ufficio beni alleati e nemici.

Anche in questo settore si ripropose la questione delle rendicontazioni connesse con i cospicui crediti vantati dall’Egeli per le spese vive anticipate e per quelle generali. Molti beni erano stati riconsegnati, finita la guerra, rimandando agli accordi internazionali la definizione degli aspetti contabili, ma l’entrata in vigore del trattato di pace non aveva impedito una forte resistenza dei proprietari a saldare gli addebiti in vari casi temporeggiando in attesa di compensazioni derivanti dalla liquidazione dei danni di guerra.

Nel 1953 l’Egeli vantava crediti per circa 210.000.000 di lire, ridotti al luglio 1957, ormai in fase di liquidazione dell’ente, a 118.000.000 relativi a 1700 posizioni. Al calo della cifra aveva contribuito solo in parte il pagamento da parte degli interessati perché, nel frattempo – a differenza di quanto avvenuto per i beni ebraici confiscati – erano intervenuti vari accordi con le potenze alleate che avevano imposto, tra l’altro, la rinuncia al recupero delle quote dei compensi afferenti al periodo di sequestro cessato nel 1946. Queste ed altre disposizioni avevano imposto la compilazione di nuove singole contabilità per tutte le circa 3500 posizioni appesantendo di non poco il lavoro dell’Egeli e degli istituti gestori con i quali non erano mancati attriti e contestazioni sui compensi loro spettanti.

Al momento della messa in liquidazione dell’ente rimanevano 90 beni non rivendicati dai proprietari la cui individuazione comportò faticose indagini in collaborazione con ambasciate e rappresentanze diplomatiche sia italiane che straniere. I beni tedeschi furono a loro volta regolati dal memorandum d’intesa siglato a Washington il 14 agosto 1947 tra l’Italia e le potenze alleate in base al quale dovevano essere gradualmente alienati e il ricavato delle vendite accantonate in attesa di ulteriori determinazioni. Era prevista la costituzione di una commissione internazionale con rappresentanti della Francia, Inghilterra, Stati Uniti ed Italia per decidere delle vendite dei beni della cui esecuzione fu incaricato l’Egeli. Il ricavato delle alienazioni, detratte le spese di gestione e dei compensi, veniva versato alla tesoreria centrale dello Stato sull’apposito conto “Liquidazione beni tedeschi in Italia”.  La materia fu poi definita nel 1961 da un accordo italo-tedesco ufficializzato dal dpr 14 aprile 1962, n. 1263.

Quanta farina rimase attaccata alle mani dei mugnai?…Dov’è finita oggi la memoria?

1 ACS, Egeli, b. 23.

2 ACS, PCM, 1948-1950, 3.2.2. fasc. 11472 sf. 4 “Retrocessione beni immobili dall’Egeli. ai proprietari che dovettero effettuarne il trasferimento coattivo”.

3 A. Scalpelli, L’Ente di gestione e liquidazione immobiliare: note sulle conseguenze economiche della persecuzione razziale,

in Gli ebrei in Italia durante il fascismo, a cura di G. Valabrega, “Quaderni del Centro di documentazione ebraica contemporanea”,

1962, n. 2, pp. 92-112.

4 Cfr. D. Adorni, Modi e luoghi della persecuzione (1938-1943), in L’ebreo in oggetto, a cura di F. LEVI, Torino, pp. 39-117;

F. LEVI, L’applicazione delle leggi contro le proprietà degli ebrei (1938-1946), in Fascismo, antifascismo, democrazia a cinquant’anni dal 25 aprile, Bari 1995, pp. 845-862.

6 Il decreto fu pubblicato sul n. 242 della Gazzetta ufficiale del 16 ottobre 1944.

Faccio notare ai lettori, come  nel corso dei sopra esposti eventi storici ma, nel corso della storia secondo la versione ufficiale; non viene mai evidenziato il distinguo in base al quale gli ebrei sono sostanzialmente su due posizioni distinte: L’ebreo sionista/arrivista/talmudista/satanista e l’ebreo onesto, non allineato al quale vengono sequestrati i beni e inviato a morire dagli stessi suoi fratelli!

 Quando si parla di antisemitismo nel mondo; a quali delle due posizioni ci si riferisce? Non è che dietro alla strumentalizzazione dell’antisemitismo si nascondono i vigliacchi che hanno creato il fascismo e il nazismo, tra le altre cose, a danno degli ebrei antisionisti  per il quale, era auspicabile la loro scomparsa?

Qual è il livello di mafiosità del governo italiano oggi, ma anche di ieri, in favore della mafia sionista? Il candelabro presente nella foto iniziale, cosa sta ad indicare?

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